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In caso di mancato pagamento della somma come sopra determinata, si potra' con decreto Ministeriale dichiarare la revoca della concessione, senza diritto di compenso alcuno alla Societa'; e lo Stato potra' rivalersi per gli eventuali danni sulla cauzione di L. 8000 della Societa' medesima.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
