Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]CONVENZIONE colla Societa' inglese Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio di navigazione a vapore fra Venezia e Brindisi, in coincidenza coi servizi per Alessandria d'Egitto ed oltre Suez.
[2]Il Ministro dei Lavori Pubblici, quello di Agricoltura, Industria e Commercio e quello delle Finanze, a nome dello Stato;
[3]Il signor Alessandro Malcolm, contraente a nome della Societa' inglese di navigazione Peninsulare ed Orientale, in virtu' di procura in debita ed ampia forma, annessa alla presente Convenzione,
[4]Hanno concertato e stipulato quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]La Societa' di navigazione a vapore Peninsulare ed Orientale, concessionaria del Governo inglese e di quello australiano dei servizi da Brindisi all'Egitto e delle linee di collegamento fra Suez ed i diversi porti dell'India, della Cina, del Giappone e dell'Australia, si obbliga di prolungare fino a Venezia il servizio settimanale, che, per effetto del contratto inglese, da Alessandria fa capo a Brindisi, in modo che Venezia divenga testa della linea di Egitto.
[7]La Societa' si obbliga di approdare ad Ancona nell'andata e nel ritorno (Venezia Brindisi) con piroscafi della portata inferiore a 1400 tonnellate di staza, misura di costruttore. Quando pero' i piroscafi adoperati nell'eseguire il servizio fossero di maggiore portata, l'approdo ad Ancona non sara' obbligatorio che nella corsa da Venezia a Brindisi.
[8]La Societa' stessa si obbliga per tutta la durata della presente Convenzione di mantenere il servizio settimanale fra Brindisi ed Alessandria d'Egitto, secondo il suo contratto col Governo inglese.
[9]Ove questo venisse sciolto, la Societa' si impegna di continuare il servizio medesimo per suo conto, alle condizioni stabilite nella presente Convenzione.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1880 al 16 dicembre 2009
