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[1]SCHEMA DI COMPROMESSO che sara' redatto in regolare atto pubblico dopo la legge che dovra' appositamente essere approvata e promulgata Tra

[2]Il marchese Giuseppe del Pezzo, e per esso la Societa' anonima edilizia Monte Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lamont Young, professor Gaetano Cannada-Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia Con

[3]L'Amministrazione militare, rappresentata dal direttore del genio militare di Napoli, Coletti cav. Domenico.

[4]Avente per oggetto: La concessione delle aree di suoli costituenti la sommita' e le pendici franate del monte Echia prospicienti sulle vie Santa Lucia e Chiatamone in Napoli, e di alcuni fabbricati ivi di proprieta' demaniale militare.

[5]Premesso

[6]In seguito all'improvviso franamento di una falda del monte Echia in Napoli, compresa fra la strada Santa Lucia e quella del Chiatamone, avvenuto nella notte del 28 gennaio 1868, seppellendo le case sottoposte ed addossate al detto monte, si ebbero a deplorare molte vittime umane.

[7]Immediatamente vennero iniziate dalle autorita' civili e militari le opere di salvataggio per arrestare la frana ed impedire danni alle case limitrofe rimaste immuni dal disastro.

[8]Tali lavori, consistenti nella costruzione di un grosso muro a sostegno della pendice franata, rinforzato da tre solidi contrafforti, furono eseguiti a cura e spese del municipio di Napoli.

[9]L'Amministrazione militare a sua volta esegui' la demolizione di quella parte del soprastante padiglione, ex ufficio topografico, la cui statica era seriamente compromessa, per l'avvenuta frana.

[10]In seguito a tale disastroso avvenimento, vennero iniziati fin dal 1868, da diversi danneggiati, dei giudizi contro l'Amministrazione militare ed il comune di Napoli, il quale poi rimase escluso da qualsiasi responsabilita' civile, perche' giudiziariamente venne in seguito dichiarato di spettare al demanio e per esso all'Amministrazione militare, la proprieta' del predetto monte, per il che fu rimborsata al prelato Municipio la spesa da esso sostenuta per la esecuzione delle predette opere provvisorie di sostegno.

[11]Ed allo stesso municipio resto' l'Amministrazione militare obbligata a corrispondere l'annua prestazione di lire 1300 in compenso della occupazione di suolo comunale per le opere provvisorie di sostegno.

[12]Di tali giudizi alcuni sono espletati altri transatti, ma sono ancora pendenti: uno ad istanza degli eredi Del Vecchio avanti la Corte di appello di Napoli, sezione terza; altro ad istanza degli eredi Landi avanti il tribunale di Napoli, sezione prima; ed un terzo con i proprietari dei fabbricati nn. 28 e 31 solo per la questione circa l'interesse per cui e' pendente ricorso per Cassazione.

[13]Quest'ultimo giudizio e' quello iniziato con l'istanza 21 febbraio 1868 reiterata a 14 marzo 1868 al tribunale di Napoli, dei signori duca di Caianello Pasquale del Pezzo, duca di Castellaneta Francesco De Mari, principe Pasquale de Luna, quale coniuge della signora Beatrice Caracciolo, marchese Vito Nunziante e marchese di Salcito Giacomo Visetti, proprietari di casamenti esistenti alla via Santa Lucia numeri 28 e 31.

[14]Dopo varie istruzioni e sentenze, cotesto ultimo giudizio ha avuto compimento con la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione I, del 20-24 aprile 1903, pronunziata in grado di rinvio in base alla decisione della Cassazione di Napoli, 8-24 aprile 1878, che aveva parzialmente annullata la sentenza della Corte di appello, sezione IV, del 5 marzo 1877.

[15]La detta sentenza del 20-24 aprile 1903 fu mantenuta dalla Corte di cassazione di Napoli con la decisione 4 agosto 1908, meno per il capo relativo al decorrimento degli interessi sulle somme attribuite, che fu rinviata alla sezione II della Corte d'appello che, con sentenza 30 luglio-6 agosto 1909 si pronuncio' dichiarandoli compensativi. E questa sentenza fu confermata in Cassazione.

[16]Dai giudicati sopra ricordati in ordine a questo terzo ed ultima giudizio risulta indiscutibile:

  • a)che la proprieta' del Morite Echia si appartiene esclusivamente al demanio dello Stato e segnatamente all'Amministrazione militare rappresentata dalla Direzione del genio militare di Napoli, senza che il Comune vi avesse alcun diritto dominicale, ragione per cui, sin da principio, venne respinta in prima istanza ed in appello, ogni domanda di danno contro esso Comune, e, come si e' detto, l'Amministrazione militare ha dovuto rimborsargli le spese per la esecuzione delle provvisorie opere di sostegno;
  • b)che la causa e la colpa dei danni, anziche' del solo demanio, ovvero dei soli proprietari, risulto' imputabile ad entrambe le parti contendenti, e con prevalenza dei proprietari dei fabbricati ai nn. 28 e 31 e percio' le conseguenze vennero proporzionalmente messe a carico dell'una e dell'altra e segnatamente:

[17]1° in ordine alle pigioni, limitatamente a 5 anni, attesa la inerzia dei proprietari che dal 1878 per 25 anni avevano abbandonata la lite, per due terze parti furono messe a carico dei proprietari stessi, ritenuta la loro prevalente responsabilita' ed un terzo a carico del demanio;

[18]2° in ordine ai lavori ed alle opere a farsi, ritenne la Corte di appello di Napoli, nella su ricordata sentenza del 1903, che le opere progettate dai periti giudiziari di cui chiedevano i proprietari la esecuzione per le completa e definitiva sistemazione del Monte Echia, non fossero piu' dirette a rimuovere un pericolo che allora piu' non esisteva, ma a migliorare le condizioni topografiche nelle quali, al seguito di essa, si trovera' indubbiamente la rispettiva proprieta', e che quindi le opere a farsi, oltre che la comune responsabilita', avrebbero un comune vantaggio, perche' se ne avvantaggiano le due proprieta' minacciante e minacciata, e che percio', riuscendo indiscutibile che, nella spesa necessaria per le progettate opere debbano concorrervi proporzionatamente entrambe le parti contendenti, demanio e proprietari, dichiaro' la Corte che la spesa necessaria a tali opere fosse messa per un terzo a carico dei proprietari e due terzi a carico del demanio, e che per quanto riguarda i proprietari limitatamente alle verticali dei loro edifici.

[19]Giova qui riportare per intero il dispositivo della sentenza del 1903:

[20]«Intesi i procuratori comparsi ed in contumacia dei signori coniugi Francesca del Pezzo e cav. Guglielmo Piscicelli, questi per la sola maritale autorizzazione, domiciliati alla via Gennaro Serra n. 75, prof. Pasquale del Pezzo fu Gaetano, domiciliato Largo San Severino, n. 2, Nicola del Pezzo fu Gennaro, Maria del Pezzo fu Gaetano, anche quale erede dello zio conte Carlo del Pezzo, domiciliato via Gennaro Serra, n. 75.

[21]«Coniugi Beatrice del Pezzo fu Gaetano e marchese di Trepuzzi Vincenzo Carignano, questi per la sola autorizzazione maritale, domiciliati via Gennaro Serra, n. 75.

[22]«Francesca del Pezzo fu Gaetano, Margherita del Pezzo fu Gaetano, domiciliati via Gennaro Serra, n. 75, coniugi Emma Imperiale e conte Carlo Mangoni, questi per la sola maritale autorizzazione, domiciliato Trinita' Maggiore, n. 12.

[23]«Coniugi Beatrice Imperiale e cavaliere Guglielmo de Clario, questi per la sola maritale autorizzazione, domiciliati Arena alla Sanita', palazzo de Clario. Tutti eredi della duchessa di Caianiello Beatrice Caracciolo di Torella e del duca di Caianiello Pasquale del Pezzo, pronunziando in grado di rinvio sull'appello proposto dalla direzione del genio militare con atto del 6 marzo 1876 dalla sentenza emessa dal tribunale di Napoli a 18 dicembre 1875, vi fa diritto per quanto di ragione, e questa parzialmente riformando, respinta ogni contraria eccezione ed istanza, dispone come appresso:

[24]«Primo. - Ammette l'intervento in causa dei signori Camillo Mira e Raffaele Scafati, e dichiara inammissibile quello del signor Enrico Bonucci, Vincenzo Cuomo ed altri consorti in lite.

[25]«Secondo. - Dichiara rispettivamente riassunte, le conformita' delle sopra trascritte conclusioni, le istanze originariamente proposte contro la suddetta direzione con gli atti del di' 21 febbraio e 14 marzo 1868.

[26]«Terzo. - Rivocando i capi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo della impugnata sentenza, dispone invece come appresso:

[27]«Quarto. - Condanna la direzione suddetta a pagare a titolo di rivalsa di danni, la terza parte delle pigioni perdute o diminuite dei casamenti esistenti alla via Santa Lucia nn. 28 e 31 dal 28 gennaio 1868 fino al 4 maggio 1874 con gli interessi legali del 5 per cento dalla pubblicazione della presente, fino alla soddisfazione, meno per la parte gia' liquidata e transatta con gli eredi del duca di Caianiello signor Pasquale del Pezzo, nelle seguenti proporzioni:

[28]«a) agli aventi causa della signora Teresa Caracciolo de Luna, lire duemilasettecentosessanta e centesimi cinquanta;

[29]«b) agli aventi causa della signora Beatrice Caracciolo Bellucci, lire duemilasettecentotrentasette e centesimi venti;

[30]«c) agli aventi causa della signora Chiara Caracciolo Visetti di Salcito, lire cinquemilatrecentotrentasei e centesimi dieci;

[31]«d) agli aventi causa del signor Vito Nunziante, lire quattromilanovecentottantasei e centesimi cinquanta;

[32]«e) agli aventi causa della signora Beatrice Caracciolo di lire novecentotrentatre e centesimi dieci;

[33]«f) agli aventi causa del signor Francesco de Mari di Castelleneta, lire duemilanove e centesimi ottanta.

[34]«Quinto. - Dichiara la direzione suddetta tenuta alla rivalsa dei danni di cui sopra, e nella proporzione medesima, a favore della signora Beatrice Acquaviva Marino e dei suoi aventi causa, da liquidersi in separata sede.

[35]«Sesto. - Condanna la Direzione del genio ad eseguire nel termine di mesi sei dalla notificazione della presente, le opere di assicurazione e sistemazione del Monte Echia, proposte con la relazione di perizia depositata a primo marzo 1869 con le modificazioni suggerite con la successiva perizia del 4 settembre 1871.

[36]«In difetto, autorizza i proprietari dei mentovati casamenti a farle eseguire sotto la direzione del perito signor Ferdinando de Rosenheim.

[37]«Settimo. - Dichiara che nella spesa occorrente per le opere di cui sopra, nella zona corrispondente alla verticale degli edifici dei proprietari attori della base e cioe' dal monte fino alla sommita' di esso, dovranno concorrere per due terze parti la Direzione del genio, e per una terza parte i proprietari suddetti.

[38]«Ottavo. - Condanna la Direzione del genio militare a meta' delle spese dell'intero giudizio a favore dei proprietari di cui sopra, dichiarando compensata l'altra meta' e quelle erogate dagli intervenuti signori Bonucci, Cuomo ed altri consorti in lite.

[39]«Nono. - Delega il consigliere Flores per la tassazione delle spese suddette, e destina l'usciere di udienza signor Siorev per la notificazione della presente ai contumaci».

[40]Con atto del 20 ottobre 1909, per l'ufficiale giudiziario Vincenzo Malerba, fu notificata all'Amministrazione detta sentenza, di guisa che i sei mesi entro cui dovevano essere eseguiti i lavori di riparazione e sistemazione del monte Echia andavano a scadere al 20 aprile 1910.

[41]Senonche', vedendo che nelle perizie suindicate non fossero ben specificate le opere da eseguirsi, ma solo sommariamente accennate, per poterle eseguire l'Amministrazione militare ha dovuto attendere alla compilazione del relativo progetto particolareggiato, sia per ottemperare al disposto della surriferita sentenza e potere all'uopo appaltare le opere; sia per provocare dal Comune l'approvazione ai fini della edilizia senza di che non sarebbe attuabile alcuna sistemazione. Cio' non potendo espletarsi entro il prescritto termine di sei mesi, l'Amministrazione stessa con atto del 7 aprile 1910, invito' i proprietari dei detti fabbricati che avevano notificata la detta sentenza del 1903, per comparire avanti il notaro Giuseppe Quaranta in Napoli per il giorno 14 aprile 1910, per ivi consentire una congrua proroga al termine ora accennato e concordare quanto altro fosse occorso per la esecuzione delle opere prescritte dalla detta sentenza, il cui importo per un terzo era stato posto a loro carico.

[42]Che in difetto di comparizione avanti il notaio di tutti o parte dei detti proprietari, di opposizione o mancato accordo, con lo stesso atto si citavano per comparire avanti la Corte di appello di Napoli, sezione I, per sentire accogliere le domande in esso libellate.

[43]Avanti il notalo non comparve che un solo degli interessati, il solo cardinale arcivescovo di Napoli, come risulta dal verbale redatto lo stesso giorno 14 aprile 1910 dal predetto notaio cosicche' fu iscritta la causa a ruolo della Corte d'appello al n. 4383-1009.

[44]In questo giudizio incidentale, i signori Maria Stefanina d'Afflitto, Francesco, Rosalia, Giuseppe Nunziante d'Afflitto chiamarono il signor Lamont Young, quale acquirente dello intero terzo piano e compresi terranei, di tutti gli immobili di loro proprieta' alla via Santa Lucia a Mare, n. 28, giusta istrumento 24 luglio 1909 agli atti di Notar Scotti di Uccio ed accollatario di tutti gli oneri ed i vantaggi relativi alle esecuzione dei cennati lavori, e chiesero essere posti fuori causa, dovendo ritenersi solo interessato detto Young nella detta esecuzione, per quanto riflette tutti gli immobili col detto istrumento venduti.

[45]E la Corte d'appello, sezione I, con sentenza 26 agosto-9 settembre 1910, provvide cosi':

[46]«1. Dichiara che il signor Lamont Young quale acquirente degli immobili di appartenenza di essi signori d'Afflitto e Nunziante alla via Santa Lucia, n. 28, sia l'unico interessato nei lavori di assicurazione e sistemazione del Monte Echia, al quale si riferisce il giudizio presente, per quanto tali lavori riflettono gli immobili stessi, e pone di conseguenza fuori causa i signori D'Afflitto e Nunziante D'Afflitto.

[47]«2. Proroga di sei mesi decorribili dalla notificazione della presente, il termine assegnato alla direzione del genio militare con la sentenza di questa Corte 20-24 aprile 1903, per l'esecuzione dei lavori.

[48]«3. Concede alla predetta direzione il termine di giorni 30 dalla notificazione della presente per depositare presso il notaio Quaranta il progetto dei ripetuti lavori della spesa per essi occorrente, ed assegna a tutte le altre parti in causa il termine di giorni trenta decorribili dalla data dell'avviso di tale deposito per esaminare ed approvare il progetto medesimo.

[49]«4. Riserva gli ulteriori provvedimenti anche sulle spese dichiarando ben vero dover restare a carico di D'Affitto e Nunziante le spese da essi fatte per la chiamata in causa del signor Young.

[50]«5. Destina l'ufficiale giudiziario Laurenza per la notifica ai contumaci».

[51]Durante le more dei precedenti giudizi si penso' di sostituire al progetto dei periti, qualche altro progetto che meglio rispondesse per la sistemazione della suaccennata pendice franata e cio' tanto nei riguardi dell'Amministrazione militare che dei proprietari interessati.

[52]Ed infatti col marchese Del Pezzo, negli anni tra il 1890 ed il 1894, si svolsero delle pratiche per la sistemazione dell'anzidetta pendice, secondo un progetto proposto da lui medesimo, sistemazione che avrebbe assunto in compenso della cessione delle aree, che dalla sistemazione stessa sarebbero venute a risultare.

[53]Proponeva il Del Pezzo di accollarsi l'onere di tacitare tutti i proprietari danneggiati ed il comune di Napoli, ma non essendo ancora definita alcuna delle vertenze sorte era difficilissima la valutazione delle rispettive indennita', in conseguenza non fu possibile in allora concludere la cessione.

[54]Avendo ora il sunnominato marchese Del Pezzo rinnovata la predetta proposta sotto forma diversa e per conto ed interesse esclusivo della costituita Societa' edilizia Monte Echia Napoli, rappresentata dai signori Young, Cannada-Bartoli e Chierchia, e poiche' il comune di Napoli fu gia' completamente tacitato e con i danneggiati Bonucci, Durante ed altri, si addivenne ad una transazione sulle rispettive vertenze giudiziarie come per atto in forma pubblica amministrativa stipulato presso la prefettura di Napoli addi' 12 settembre 1898, registrato in Napoli il 28 detto, n. 2832, fu accolta in massima dal Ministero della guerra la proposta presentata dal marchese Giuseppe Del Pezzo per la sistemazione della avanti detta pendice franata.

[55]E dietro speciale autorizzazione contenuta nel dispaccio Ministeriale (direzione generale artiglieria e genio - Divisione amministrativa artiglieria e genio - Sezione 3ª) n. 7660-6744, del 17 maggio 1913, tra l'Amministrazione militare rapprerentata...

[56]Ed il Demanio dello Stato rappresentato...

[57]Ed il signor marchese Giuseppe Del Pezzo, e per esso la Societa' edilizia Monte Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lamont Young, prof. Gaetano Cannada-Bartoli e commendatore Giuseppe Chierchia, si e' convenuto quanto segue:

[58]Art. 1.

[59]Le parti approvano la precedente narrativa, e vogliono che la stessa formi parte integrante della presente convenzione. Il marchese Del Pezzo dichiara essere e restare estraneo al presente compromesso, che rimane conchiuso nell'interesse esclusivo della Societa' edilizia Monti Echia Napoli (Semen) rappresentata dai signori Lemont Young, prof. Gaetano Cannada-Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia, nell'interesse di quale Societa' sara' stipulato il regolare contratto definitivo, senza bisogno di ulteriore intervento del marchese del Pezzo.

Testo in vigore dal 25 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

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