Art. 13 (Compromesso)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 329 parole tolte, 23 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'acquirente Societa' dovra' inoltre corrispondere all'impresa dei lavori da eseguirsi a cura dell'Amministrazione militare e specificati nel presente contratto colle modalita' in appresso indicate fino alla concorrenza della somma di lire cinquantaduemilacinquecento (lire 52.500) all'uopo precalcolata.
tolto: Tali lavori consistono:
tolto: a) nella demolizione della parte del fabbricato ex-ufficio topografico e del padiglione alle Rampe specificata nell'art. 6 del presente contratto;
tolto: b) sbancamento del nucleo di roccia tufacea esistente sotto il fabbricato ex-ufficio topografico limitatamente pero' alla parte che rimane all'Amministrazione militare (mentre lo sbancamento del masso di roccia tufacea e tutti gli scavi per la sistemazione a strada della zona di terreno avanti la rimanente parte del fabbricato ora accennato, saranno eseguiti a cura ed a spese dell'acquirente Societa');
tolto: c) ricostruzione e sistemazione dei locali del braccio sud-est della rimanente parte del fabbricato ex-ufficio topografico.
tolto: I lavori ora accennati verranno appaltati dall'Amministrazione militare e per essa dalla Direzione genio militare di Napoli, con le norme vigenti per l'appalto ed esecuzione dei lavori del genio militare.
tolto: L'acquirente Societa' dovra' eseguire il pagamento delle lire cinquantaduemilacinquecento (L. 52.500) senza interessi all'impresa assuntrice dei detti lavori in rate, ciascuna delle quali sara' stabilita nel capitolato d'appalto a misura che i lavori stessi progrediranno con la prescrizione dell'art. 72 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494, (serie 3ª, su certificati di acconto, rilasciati dalla Direzione del genio militare di Napoli.
tolto: L'emissione dei certificati di acconto sara' regolata in modo che l'ultimo, cioe' il saldo o la parte di saldo da pagarsi dall'acquirente Societa' alla detta impresa, debba essere pagato dopo la completa esecuzione e collaudazione dei lavori.
tolto: Per l'attuazione dell'obbligo suddetto, di corrispondere l'acquirente Societa' direttamente all'impresa assuntrice dei lavori, nel modo come sopra, le lire cinquantaduemilacinquecento ( L. 52.500), interverra' l'acquirente Societa' stessa, od il suo rappresentante legale, nella stipulazione del contratto di appalto, che dovra' intercedere tea l'Amministrazione militare e l'impresa assuntrice dei lavori.aggiunto: Compromesso-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;811~compromesso-art13 · fonte del testo
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