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[1]E' vietato al concessionario di cedere, in qualunque tempo o caso ad altri, ne' in tutto, ne' in parte, sia la proprieta', sia l'esercizio della strada ferrata e sua dipendenze, senza il previo formale consento del Regio Governo, sotto penale, in caso diverso, dei danni e della immediata cessazione delta garanzia del reddito come sopra convenuta.

[2]Esso peraltro si riserva, consenziente fin d'ora il Governo, di costituire, per quanto riflette la strada ferrata di cui tratta la presente convenzione, una speciale Societa' anonima, avente sede e direzione nel Regno.

Testo in vigore dal 22 luglio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-07-19;5537~art8 · fonte del testo

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