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[1]In rimborso delle somme, senza interessi, che lo Stato avra' pagato alla Societa' per effetto dell'assunta garanzia, esso compartecipera' all'eccedenza sul 6 per cento di reddito netto in ragione di un decimo fino all'8 per cento, e in ragione dei tre quarti oltre l'8 per cento.

[2]Qualora, a mezzo di tali deduzioni, il Governo venisse ad essere totalmente rimborsato dei pagamenti fatti, il maggiore reddito di che sopra verra' ripartito in porzioni eguali fra esso e la Societa'.

Testo in vigore dal 22 luglio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-07-19;5537~art6 · fonte del testo

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