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[1]L'applicazione della garanzia avra' luogo coll'imputare in conto del reddito gli introiti tutti dell'esercizio ferroviario ed ogni altro prodotto della strada e sue dipendenze, al netto delle spese, tanto di esercizio quanto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
[2]La somma che fosse necessaria per raggiungere l'ammontare del reddito garantito, verra' dal Regio Governo corrisposta alla Societa' alla fine di ogni esercizio annuale sulla base dei conti e bilanci sociali debitamente accertati.
Testo in vigore dal 22 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
