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[1]CONVENZIONE per estensione del servizio postale commerciale marittimo della Societa' R. Rubattino e C.

[2]Il Ministro dei Lavori Pubblici, quello delle Finanze, reggente il Ministero del Tesoro, e quello di Agricoltura, Industria e Commercio a nome dello Stato;

[3]Il commendatore Raffaele Rubattino, tanto a nome proprio, quanto della Compagnia, da lui rappresentata, R. Rubattino e Compagni,

[4]Hanno convenuto e stipulato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Ai servizi determinati dall'articolo 1 del quaderno di oneri annesso alla convenzione del 4 febbraio 1877, approvata per legge del 15 giugno dello stesso anno, n. 3880 (Serie 2ª), per la parte che si riferisce alla navigazione a vapore fra il continente e l'isola di Sardegna, con diramazioni a Palermo ed a Tunisi, e fra continente e l'arcipelago toscano, e' aggiunta la seguente linea:

[7]«Un viaggio alla settimana di andata e di ritorno fra Tunisi, Tripoli di Barberia e Malta, toccando Medhia, Monastier, Susa, Sfax e l'isola di Gerba.»

Testo in vigore dal 22 luglio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1880-07-19;5537~art1 · fonte del testo

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