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Sara' permesso al concessionario, sotto l'osservanza delle discipline che il Governo stimera' opportuno di stabilire a tutela degli interessi finanziari, di esportare all'estero il sale esuberante ala manifattura, pagando pero' il dazio di centesimi 20 la tonnellata, fissato dal Regio decreto 20 ottobre 1866. Il concessionario si obbliga, rispetto all'estrazione, al deposito ed anche all'esportazione del sale, di sottomettersi a tutte le cautele che l'Amministrazione credesse di stabilire per impedire il contrabbando.

Testo in vigore dal 19 luglio 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-07-07;3216~art6 · fonte del testo

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