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Condotti i lavori al punto da poter intraprendere la manifattura, un sufficiente numero di guardie doganali ed un controllore saranno addetti allo stabilimento per impedire ogni abuso a danno della Finanza. La spesa per le guardie e pel controllore sara' sopportata dal concessionario.
Testo in vigore dal 19 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
