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Allorquando il Governo, dopo l'ultimazione della linea da Pisa a Massa, e del tratto da Massa a Sarzana, e di quello da Sarzana a Spezia, credesse di sua convenienza e si risolvesse di affidare alla Societa' delle ferrovie Livornesi l'esercizio provvisorio dei citati due tratti di sua proprieta', la Societa' si obbliga fino da questo momento di assumerlo mediante il corrispettivo del 50 per cento del prodotto brutto ricavabile dalla stessa.
Testo in vigore dal 25 giugno 1861 al 16 dicembre 2009
