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La concessione s'intende fatta sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei Decreti del Regio Governo della Toscana 10 febbraio e 2 marzo 1860, relativi alle strade ferrate Livornesi, e nei capitoli pubblicati dal Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, addi' 18 marzo 1860, non che del disposto degli statuti della Societa', approvati con risoluzione governativa del 31 marzo 1860, in quanto non sia derogato alle condizioni ed alle disposizioni suddette colla presente convenzione.
Testo in vigore dal 25 giugno 1861 al 16 dicembre 2009
