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[1]La Societa', in qualunque stadio della costruzione, potra' proporre, al Ministero dai Lavori Pubblici, varianti d'esecuzione al progetto approvato, sulle quali il Ministero pronunciera' in via definitiva, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
[2]La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza nei termini stabiliti dall'articolo 2, a condizione pero' che il Governo comunichi alla Societa' le proprie decisioni su tali varianti entro il termine di due mesi dalla proposta.
[3]Queste varianti pero' non daranno luogo in alcun caso a variazioni nel prezzo dell'appalto.
Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
