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[1]La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' ed i materiali di costruzione, tutte le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti per i lavori di conto dello Stato in quanto siano applicabili all'opera che forma oggetto della presente Convenzione e dovra' ottemperare alle vigenti leggi riguardo agli infortuni degli operai.
[2]Il collaudo definitivo dell'opera, che sara' disposto dal Ministero un anno dopo l'ultimazione dei lavori, resta espressamente riservato, per conseguire i suoi effetti, all'approvazione da parte del Ministero stesso.
Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
