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[1]La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' ed i materiali di costruzione, tutte le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti per i lavori di conto dello Stato in quanto siano applicabili all'opera che forma oggetto della presente Convenzione e dovra' ottemperare alle vigenti leggi riguardo agli infortuni degli operai.

[2]Il collaudo definitivo dell'opera, che sara' disposto dal Ministero un anno dopo l'ultimazione dei lavori, resta espressamente riservato, per conseguire i suoi effetti, all'approvazione da parte del Ministero stesso.

Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-07-20;268~art17 · fonte del testo

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