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[1]L'esercizio della ferrovia che forma oggetto della presente Convenzione sara' (escluso il servizio dei treni) fatto dalla Societa' Mediterranea ai patti del capo 6° del contratto e capitolato vigenti per la rete stessa. E sara' a suo carico il corrispettivo da pagarsi alla Societa' Giura-Sempione pel servizio dei treni.
[2]Nelle trattative che dovranno aver luogo fra il Governo e la Giura-Sempione per fissare il corrispettivo sopraindicato, interverra' pure la Societa' per le ferrovie del Mediterraneo che diventa esercente del tronco.
Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
