Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici fara' sorvegliare la buona esecuzione delle opere secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti delle strade ferrate.

[2]La Societa' dovra' dare tutte le spiegazioni e le giustificazioni di cui fosse richiesta e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza che allo Stato compete.

Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-07-20;268~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari