Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici fara' sorvegliare la buona esecuzione delle opere secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti delle strade ferrate.
[2]La Societa' dovra' dare tutte le spiegazioni e le giustificazioni di cui fosse richiesta e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza che allo Stato compete.
Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
