Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per la costruzione, il consolidamento ed in generale per tutti i lavori occorrenti alla ferrovia che forma oggetto della presente Convenzione, la Societa' e' autorizzata a trasportare in servizio sull'intera Rete Mediterranea in esercizio e sui tratti di nuova costruzione i materiali, attrezzi e meccanismi ed oggetti di consumo, occorrenti alla detta ferrovia, come pure gli operai e persone addetti alla esecuzione e direzione dei relativi lavori e provviste.

[2]Gli appaltatori pagheranno alla Societa' a titoli di rimborso di spese e percio' da non computarsi nei prodotti dell'esercizio, la tassa di due centesimi per chilometro percorso dalle persone o per tonnellata chilometrica degli oggetti di cui sopra, trasportati per loro conto sulle linee della Rete Mediterranea in esercizio.

[3]Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 35 del contratto di esercizio della Rete Mediterranea per quanto riflette la misura del nolo dovuto dalla Societa' al Governo per l'uso del materiale rotabile durante il tempo che sara' adoperato nei trasporti in servizio sopra autorizzati, come pure per cio' che riguarda il computo delle percorrenze del medesimo materiale rotabile, agli effetti dell'articolo 19 del Capitolato di esercizio della Rete Mediterranea.

Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-07-20;268~art14 · fonte del testo

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