Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Qualora la Societa' tardasse a dare eseguita ed armata la ferrovia in modo da essere aperta al pubblico esercizio oltre ai termini fissati dall'articolo 2 della presente Convenzione, sara' soggetta alla multa di lire duemila per ogni giorno di ritardo oltre i termini stessi.
Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
