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Alla consegna della linea, la Societa' dovra' mettere l'Amministrazione governativa nel pieno e libero possesso della proprieta' stradale e dei diritti immobiliari acquistati od espropriati nel nome dello Stato, consegnando all'Amministrazione stessa tutti i titoli, documenti e piani relativi nelle forme stabilite dalle leggi sulle espropriazioni forzose, in modo che risultino salvaguardati i diritti dei terzi sulle proprieta' o diritti immobiliari suddetti.
Testo in vigore dal 25 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
