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Saranno ascritte alle spese straordinarie:
- A)I lavori tutti d'ampliamento e miglioramento dell'argine stradale, manufatti e fabbricati, le opere di difesa e di completamento dei medesimi;
- B)Le riparazioni ai guasti prodotti da cause di forza maggiore, come mareggiate, temporali, straripamenti di fiumi e torrenti, franamenti e simili;
- C)Le spese di rifacimento e rinnovamento del materiale fisso e mobile e dei meccanismi delle stazioni e officine.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009
