Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La provvista del materiale mobile, tanto di primo impianto quanto di rinnovamento, e quella del materiale fisso richiesto dai successivi bisogni del traffico, sara' fatta dalla Societa' per conto del Governo, al quale sara' previamente sottoposta l'approvazione dei relativi contratti e dei tipi da adottarsi pel materiale e meccanismi stessi.
[2]Tali contratti non dovranno mai essere, a condizioni eguali, piu' gravosi dei contratti stipulati dalla stessa Societa' per gli acquisti relativi alla rete Meridionale.
[3]Salvo i casi speciali, in cui il Governo disponesse diversamente, la Societa' presentera', per l'acquisto dei veicoli, de' contratti intesi con fabbricanti nazionali, e lo stesso e' a dirsi almeno per una meta' delle occorrenti locomotive ed in ispecie quando si tratti di tipi gia' esistenti in Italia.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009
