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[1]Se nel corso dei quindici anni il Governo concedesse la costruzione e l'esercizio della rete Calabro-Sicula, la Societa' dovra' rimettergli nel termine di sei mesi dopo la promulgazione della relativa Legge la rete Calabro-Sicula da essa esercitata, col personale e materiale alla medesima addetto.
[2]Le spese fatte dalla Societa' saranno riconosciute e pagate a termini della presente Convenzione.
[3]Le provviste di materiale e di oggetti di consumo esistenti nei cantieri saranno pagate a prezzo d'estimo, e quelle in corso di consegna ai prezzi dei contratti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009
