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[1]Lo scambio del materiale mobile fra le due reti Meridionale e Calabrese sara' temporariamente regolato colle norme della Convenzione vigente, coll'attuale Impresa esercente, salvo al Governo di approvare e prescrivere quelle modificazioni che saranno ritenute opportune nel proprio interesse, sentita la Societa'.
[2]In quanto pero' al nolo pel materiale di una rete che percorrera' le linee dell'altra rete, e' fissato nelle somme seguenti:
[3]Lire 0. 12 all'ora per un vagone;
[4]Lire 0. 20 all'ora per una vettura;
[5]Lire 1. 00 al chilometro per una locomotiva accesa col relativo personale ed oggetti di consumo;
[6]Lire 0. 50 al chilometro per una locomotiva spenta senza personale e senza oggetti di consumo.
[7]La manutenzione corrente della locomotiva noleggiata restera' a carico di chi se ne serve.
[8]Il materiale calabrese potra' inoltre percorrere linee appartenenti ad altre Societa', e gli saranno applicate le convenzioni di servizio cumulativo in vigore fra le Societa' anzidette e quella delle Meridionali.
[9]Gli introiti e le spese per nolo di veicoli saranno portati nei conti generali dei prodotti e delle spese d'esercizio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009
