Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In compenso dell'incarico che la Societa' si assume colla presente Convenzione, e per cointeressarla nell'incremento dei prodotti d'esercizio, e' alla medesima accordata una partecipazione al prodotto lordo dell'esercizio nelle proporzioni seguenti:
[2]Quattro per cento sul prodotto lordo sino a dieci mila lire per chilometro;
[3]Tre per cento sull'eccedenza del prodotto lordo da dieci mila a quindici mila lire per chilometro;
[4]Due per cento sull'eccedenza del prodotto lordo a partire dalle lire quindici mila per chilometro.
[5]Oltre alla partecipazione anzidetta ai prodotti lordi dell'esercizio, e' pure accordato alla Societa' un beneficio del cinque per cento sui prodotti netti, calcolando detti prodotti col detrarre dal prodotto lordo integrale le spese di esercizio enumerate all'articolo 5.
[6]La liquidazione di questi compensi sara' fatta alla chiusura dei conti semestrali per la parte che si riferisce alla partecipazione dei prodotti lordi, ed alla fine di ogni anno per la partecipazione ai prodotti netti dell'esercizio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009
