Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In compenso dell'incarico che la Societa' si assume colla presente Convenzione, e per cointeressarla nell'incremento dei prodotti d'esercizio, e' alla medesima accordata una partecipazione al prodotto lordo dell'esercizio nelle proporzioni seguenti:

[2]Quattro per cento sul prodotto lordo sino a dieci mila lire per chilometro;

[3]Tre per cento sull'eccedenza del prodotto lordo da dieci mila a quindici mila lire per chilometro;

[4]Due per cento sull'eccedenza del prodotto lordo a partire dalle lire quindici mila per chilometro.

[5]Oltre alla partecipazione anzidetta ai prodotti lordi dell'esercizio, e' pure accordato alla Societa' un beneficio del cinque per cento sui prodotti netti, calcolando detti prodotti col detrarre dal prodotto lordo integrale le spese di esercizio enumerate all'articolo 5.

[6]La liquidazione di questi compensi sara' fatta alla chiusura dei conti semestrali per la parte che si riferisce alla partecipazione dei prodotti lordi, ed alla fine di ogni anno per la partecipazione ai prodotti netti dell'esercizio.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-12-30;586~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari