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[1]Le spese contemplate all'articolo 6, come quelle per gli acquisti di nuovo materiale, non potranno essere fatte se non con autorizzazione del Governo e colla scorta di progetti presentati dalla Societa' e dal medesimo approvati.

[2]E' fatta eccezione per le spese di assoluta urgenza debitamente giustificate e rese necessarie per ristabilire le linee interrotte, o per assicurare la continuita' dell'esercizio minacciata da frane, da irruzione di fiumi e torrenti, da mareggiate e simili.

[3]In detti casi l'urgenza e la natura delle opere da eseguirsi dovra' risultare per mezzo di verbale compilato in concorso fra i delegati del Governo e della Societa'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-12-30;586~art10 · fonte del testo

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