Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. 289 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Societa' dell'Alta Italia, per l'anno 1868 e per gli anni successivi, paghera' allo Stato, per le linee dei Piemonte, della Lombardia e dell'Italia centrale, l'imposta nella misura liquidata e pagata per l'anno 1867, ne' sara' obbligata ad alcuna maggiore imposta ne' diretta, ne' indiretta, ne' afferente all'industria, alle azioni, alle obbligazioni, alla loro circolazione, ai dividendi ed interessi.
tolto: Il reddito imponibile di ricchezza mobile, concernente quella parte di detta imposta che si riferisce alle linee esercitate nelle Provincie del Piemonte, sara' notificato proporzionalmente nei Comuni delle Provincie stesse, a norma dell'art. 67 del Regolamento 8 novembre 1868 esecutivo della Legge 7 luglio 1868, n. 4513, ne' la Societa' dell'Alta Italia potra' essere obbligata di pagare ai Comuni ed alle Provincie, nelle quali si trovano i detti tre gruppi di linee, imposte che gia' non fossero costituite nell'anno 1867, o sovraimposte che eccedano la misura autorizzata dalla detta Legge del 7 luglio 1868, n. 4513.
tolto: Il pagamento delle dette imposte, da farsi allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni nella misura suindicata, continuera' soltanto fino all'epoca stabilita all'art. 36 della presente Convenzione, per l'intiero rimborso allo Stato delle somme pagate alla Societa' dell'Alta Italia sulle garanzie ad essa promesse dagli anteriori atti di concessione e per effetto della presente Convenzione.
tolto: Dalla detta epoca dell'effettuato rimborso in avanti, la Societa' dell'Alta Italia paghera' allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni le imposte e sovraimposte d'ogni natura nella misura che saranno allora in vigore, rinunziando la Societa' dell'Alta Italia, come fin d'ora per allora rinunzia, ai beneficio della esenzione dalle imposte che le e' accordata, quanto alle linee dell'Italia centrale, per tutto il periodo della concessione dall'art. 27 della Convenzione 25 giugno 1860, approvata colla Legge dell'8 luglio dello stesso anno.aggiunto: Allegato n. 1-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5857~art38 · fonte del testo
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