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La Societa' dell'Alta Italia, quantunque non ne abbia obbligo a termini della Convenzione 30 giugno 1864, approvata colla Legge 14 maggio 1865, n. 2279, tuttavia, in corrispettivo delle modificazioni alle anteriori concessioni stipulate colla presente Convenzione, si obbliga di rimborsare allo Stato tutte le somme che il medesimo, dalla data della Convenzione suddetta al giorno in cui l'introito lordo raggiungera' il limite di lire quarantaquattro mila prestabilito all'articolo 36 seguente, avra' pagate alla Societa' per differenze sulla garanzia per tutte le linee alla medesima cedute in forza della Convenzione suddetta, comprese le maggiori somme relative alla linea di Bardonnêche, di cui si fa la concessione colla presente. Il rimborso delle somme predette si fara' nei modi, tempi e condizioni indicati nel citato articolo 36.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
