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[1]Tutte indistintamente le spese per il mantenimento e per l'esercizio delle linee suddette saranno fatte dalla Societa', la quale assume nel tempo stesso l'obbligo di anticipare le somme necessarie per l'acquisto del materiale mobile e quelle per i lavori di adattamento e di miglioramento della via ferrata da Firenze a Massa per Pistoia, e segnatamente quella pel raddoppiamento del binario tra Firenze e Pistoia, e per le ampliazioni indispensabili nei fabbricati della stazione di Firenze, onde agevolare la parte di servizio speciale e tutto quanto interessa l'esercizio delle linee concesse in appalto colla presente Convenzione.
[2]I lavori da eseguirsi saranno approvati dal Governo, sulle proposte della Societa' in senso del seguente art. 10.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
