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La Societa' dovra' surrogare il Governo in tutti gli oneri dal medesimo assunti in forza dei contratti in corso per provviste e per eseguimento dei lavori lungo la linea concessa, ed il Governo con regolare procura investira' la Societa' delle facolta' necessarie per curare l'eseguimento dei contratti in corso, la di cui liquidazione resta a carico della Societa'.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
