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[1]Lo Stato, in relazione al disposto dell'articolo 20, cede gratuitamente alla Societa' i terreni di sua proprieta' esistenti nell'interno della stazione di Bardonnêche, i movimenti di terra ed i manufatti eseguiti sull'area medesima, e cosi' pure i fabbricati, di qualunque genere essi siano, attualmente usati per uffizi, alloggi, magazzini ed officine, per quanto saranno necessari per il completo e comodo servizio della stazione.
[2]L'adattamento pero' di questi fabbricati alla loro nuova definitiva destinazione rimarra' a tutto carico della Societa'.
[3]La simultanea o successiva loro consegna dovra' avere luogo in modo da permettere l'uso per l'esercizio della linea col giorno in cui essa verra' aperta al pubblico servizio.
[4]Quando si verifichi nello esercizio attraverso il grande sotterraneo delle Alpi la necessita' di usare artificiale ventilazione, la Societa' avra' l'obbligo di eseguire tutti i lavori necessari per la piena sicurezza delle persone, ed il Governo cedera' gratuitamente per la produzione dell'aria compressa l'uso di tutti o di quella parte degli stabilimenti e delle macchine esistenti nei cantieri che saranno necessari per tale produzione, con obbligo alla Societa' di mantenerli in perfetto stato e di fare attorno ai medesimi tutti gli adattamenti necessari.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
