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[1]La Societa' dell'Alta Italia si obbliga di eseguire a totale suo rischio e pericolo tutti indistintamente i lavori e le provviste necessarie per la costruzione della ferrovia suddetta, da Bussoleno all'entrata sud della galleria delle Alpi, in base al progetto di massima presentato dalla Direzione tecnica del traforo ed approvato in seduta del 23 dicembre 1863 dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, in modo da assicurare l'apertura della linea medesima al pubblico servizio alla stessa epoca in cui la grande galleria suddetta sara' ultimata e disposta pel regolare esercizio.
[2]I lavori di costruzione saranno eseguiti in conformita' dei progetti particolareggiati gia' approvati o da approvarsi dal Governo, con facolta' pero' alla Societa' di introdurvi, con approvazione del Ministero, tutte le modificazioni atte ad assicurare il piu' sollecito eseguimento delle opere.
[3]In quanto ai lavori di stabilimento delle stazioni per la distribuzione e la forma dei fabbricati, per il raddoppiamento dei binari, per tettoie, rimesse ed ogni accessorio, e per tutto il materiale fisso richiesto dal servizio dei viaggiatori e delle merci, si seguiranno gli stessi tipi adottati per le stazioni lungo le altre linee della rete dell'Alta Italia.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
