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[1]La linea e tratto di galleria suddetta, dell'approssimativa lunghezza di quarantasette chilometri, fara' parte integrante della rete del Piemonte gia' spettante allo Stato e ceduta alla Societa' ferroviaria dell'Alta Italia colla Convenzione del 30 giugno 1864, approvata con Legge del 14 maggio 1865, n. 2279. L'esercizio ne sara' fatto alle condizioni stesse dichiarate in quell'atto, tanto per riguardo ad ogni particolarita' di servizio, quanto per l'applicazione delle tariffe.
[2]Il Governo si riserva espressamente la facolta' di sottoporre ad una tassa speciale in aumento alle tariffe ordinarie, di cui nell'atto suddetto, i trasporti di qualsiasi genere, si' a grande che a piccola velocita', tra Bussoleno ed il centro della galleria del Cenisio; e la Societa' si obbliga di riscuotere quella tassa addizionale nella misura che verra' stabilita dal Governo, ed a versarne il prodotto nelle Casse dello Stato nei modi e termini che saranno dal Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello delle Finanze, determinati. S'intende che e' anche riservata al Governo la facolta' di variare a suo piacimento la misura di questa tassa addizionale.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
