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Approvata per Legge la Convenzione tra il Governo e la Societa' delle Romane del 30 settembre 1868, s'intendera' di pien diritto risolta con effetto retroattivo la Convenzione contemplata all'articolo Precedente tra la Societa' dell'Alta Italia e quella delle Romane; e la somma degli undici milioni anticipata dalla Societa' dell'Alta Italia rappresentera' la prima rata dei pagamenti in forza della presente Convenzione dalla medesima dovuta al Governo, e quindi un primo acconto sulle somme che in dipendenza della precitata Convenzione in data 30 settembre 1868 sono dal Governo dovute alla Societa' delle Romane, e l'effetto della presente Convenzione tra il Governo e la Societa' dell'Alta Italia rimontera' al giorno in cui la detta Societa' avra' assunto l'esercizio in virtu' della Convenzione accennata nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
