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Estinto ogni debito del Governo verso la Societa', la medesima nella prima quindicina successiva alla scadenza di ciascun trimestre versera' nelle Casse dello Stato i quattro quinti della quota spettante al Governo sul prodotto ottenuto nel trimestre medesimo, e col 30 aprile di ciascun anno paghera' le somme dovute a saldo della quota suddetta per l'esercizio dell'anno precedente, secondo la liquidazione definitiva a cui si dovra' procedere nel modo stabilito nei capitoli.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
