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Estinto ogni debito del Governo verso la Societa', la medesima nella prima quindicina successiva alla scadenza di ciascun trimestre versera' nelle Casse dello Stato i quattro quinti della quota spettante al Governo sul prodotto ottenuto nel trimestre medesimo, e col 30 aprile di ciascun anno paghera' le somme dovute a saldo della quota suddetta per l'esercizio dell'anno precedente, secondo la liquidazione definitiva a cui si dovra' procedere nel modo stabilito nei capitoli.

Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5857~art13 · fonte del testo

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