Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al trenta aprile di ciascun anno saranno liquidate e pagate tutte le somme dovute sulle anticipazioni fatte dalla Societa' al 31 dicembre precedente, e sara' messa a credito del Governo la parte di prodotto netto accertata nell'esercizio dell'anno scaduto, portando a diminuzione del debito del Governo verso la Societa' ogni rimanenza attiva a cui il Governo medesimo avrebbe diritto.
[2]Nel caso in cui il prodotto netto non fosse bastante per coprire in lutto od in parte tanto le spese straordinarie previste nell'articolo 9, quanto gli interessi delle anticipazioni fatte dalla Societa', il Governo paghera' alla medesima la differenza.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
