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[1]Sulla somma di quarantacinque milioni e sulle altre anticipazioni contemplate agli articoli 3, 7, 8 e 9, il Governo corrispondera' l'interesse annuo dell'otto per cento in proporzione delle rate pagate e delle spese riconosciute, computando i pagamenti in oro od in biglietti di Banca al corso del cambio, come all'articolo sesto, per le somme soddisfatte in oro.
[2]Tali interessi decorreranno per l'anticipazione dei quarantacinque milioni dal giorno del pagamento di ciascuna rata.
[3]Per il materiale mobile e per le spese indicate agli articoli 3 e 7 saranno presentati i conti alla fine di ciascun trimestre dell'anno, ed i relativi interessi decorreranno dal primo giorno del trimestre successivo.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
