Art. 1 (Allegato n. 2)
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[1]ALLEGATO N° 2
[2]Fra le LL. EE. i signori Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, ed il Rappresentante della Societa' ferroviaria dell'Alta Italia e' stato convenuto di portare alla Convenzione del 4 gennaio 1869 le seguenti modificazioni ed aggiunte:
[3]Art. 1.
[4]Oltre la facolta' del riscatto, pattuita per tutte le linee della Societa' dell'Alta Italia a norma del primo alinea dell'articolo 37 della Convenzione del 4 gennaio 1869, avra' il Governo il diritto di sciogliere, al termine di 10 anni, il contratto colla Societa' dell'Alta Italia per l'esercizio della ferrovia Ligure da Firenze al confine francese per Pistoia, Pisa, Massa, e delle linee da Savona a Torino con diramazione Cairo-Acqui, con che dia alla Societa' il preavviso di due anni e restituisca il residuo debito di capitali ed interessi prima della scadenza del detto termine di dieci anni.
[5]Questo termine di 10 anni decorrera' dal giorno in cui l'intera linea sara' posta in esercizio.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009
