Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In ogni caso, ritenute le norme indicate agli articoli 1 e 2 che debbono reggere l'esercizio, si stabilisce fin d'ora:

[2]Che la spesa media per chilometro percorso non potra' per le nuove linee essere superiore a quella ottenuta nel medesimo anno sulla rete in generale;

[3]Che il materiale fisso e mobile, i combustibili ed ogni oggetto di consumo saranno della forma e qualita' usati sovra una o piu' delle altre linee della rete italiana appartenente alla Societa'.

[4]La Societa' pertanto somministrera' agli arbitri, nel caso in cui si debba avervi ricorso, tutti gli schiarimenti e le giustificazioni necessarie perche' i medesimi abbiano i mezzi di dare un maturo giudizio.

Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1870-08-28;5857~allegato-a-art5 · fonte del testo

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