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Condotti i lavori al punto d'intraprendere la manifattura, un sufficiente numero di guardie doganali ed un controllore saranno addetti allo Stabilimento per impedire ogni abuso in danno della finanza, La spesa delle guardie e del controllore saranno a carico della Concessionaria.
Testo in vigore dal 7 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
