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[1]Avvenuta la regolare consegna del nuovo edifizio, il fabbricato demaniale indicato dall'articolo 1 sara' consegnato libero e vacuo alla Camera, per quella parte che e' attualmente occupata dagli uffici della Dogana. Per la parte occupata dagli uffizi militari, la Camera si obbliga a lasciare loro l'uso ed il godimento gratuito fino a che essi abbiano potuto trasferire altrove la propria residenza.
[2]In qualunque caso questo godimento gratuito non potra' essere protratto oltre il termine di un anno, a datare dal giorno in cui avra' avuto luogo la consegna dei locali occupati dalla Dogana.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1874 al 16 dicembre 2009
