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[1]La Camera di commercio si obbliga a consegnare, entro il termine di anni due decorrenti dalla data della Legge che approvera' la presente Convenzione, il nuovo edifizio ad uso di dogana perfettamente ultimato e collaudato da una Commissione nominata dal Ministero delle Finanze e da quello dei Lavori Pubblici.
[2]Potra' pero', con Decreto del Ministero delle Finanze, essere concessa alla Camera di commercio la dilazione di due anni alla consegna dell'edifizio summentovato.
[3]Se pero' le costruzioni non siano cominciate fra mesi quattro dall'approvazione per Legge della presente Convenzione, o non vengano proseguite senza interruzione, o il compimento e la consegna dell'edifizio non abbiano avuto luogo nel convenuto termine, il Governo potra' far dichiarare risoluta la Convenzione medesima; e in tal caso si devolveranno in piena proprieta' del Demanio, senza obbligo di verun compenso, tanto l'area ceduta dalla Societa' delle Ferrovie, quanto le opere tutte eseguite dalla Camera di commercio, rimanendo a carico di questa ogni debito relativo.
[4]La Camera di commercio di Roma s'impegna, come si e' detto nell'articolo 3, d'affrettare tutte le pratiche necessarie a conseguire per accordi amichevoli dalla Societa' delle Ferrovie Romane l'area nella quale erigere l'edifizio della Dogana da rimettersi allo Stato. Ove pero' cadessero a vuoto tali pratiche e si rendesse necessario d'aver ricorso all'espropriazione per pubblica utilita' contemplata nella presente Convenzione, la Camera di commercio non sara' gia' tenuta ad avere incominciati i lavori nel periodo di quattro mesi dalla data della promulgazione della Legge, come piu' sopra venne stabilito, bensi' subito dopo che, eseguita tale espropriazione, sia stato dal Governo consegnato il terreno sul quale dovranno effettuarsi le costruzioni.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1874 al 16 dicembre 2009
