Art. 8 (Convenzione)
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[1]In corrispettivo degli obblighi, che colla presente convenzione il Municipio si assume, gli sara' corrisposto dal Ministero delle poste e dei telegrafi un compenso a forfait di L. 2,915,960 (duemilioni novecentoquindicimila novecentosessanta) che sara' pagato come appresso;
[2]L. 960,000 (novecentosessantamila) subito dopo che la presente convenzione sia stata approvata con legge;
[3]L. 700,000 (settecentomila) al 1° gennaio 1909, sempreche' i lavori siano stati iniziati ed il Genio civile abbia dichiarato che procedono regolarmente;
[4]L. 700,000 (settecentomila) non appena eseguita la consegna dei fabbricati;
[5]L. 555,960 (cinquecentocinquantacinquemilanovecentosessanta) al primo gennaio 1911 quando, ben inteso, sia gia' avvenuta la consegna di cui sopra.
[6]In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Comune ed a carico del R. governo gli interessi sulle somme in ritardo, nella ragione annua del quattro per cento netto, pel Comune, di spese, imposte e tasse.
Testo in vigore dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
