Art. 12 (Convenzione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' in facolta' del Ministero contraente di ordinare, durante la esecuzione dei lavori ma in tempo utile, varianti nella distribuzione ed assegnazione dei locali interni, sempre quando le varianti stesse non alterino la portata finanziaria del progetto.
[2]Il Ministero potra' inoltre accollare al municipio l'esecuzione di impianti accessori, non contemplati nel progetto, rimborsandone la relativa spesa da determinarsi dall'ufficio del genio civile. Qualora pero' le esecuzioni di questi impianti fossero date in appalto direttamente dal Ministero, il municipio, e per esso l'assuntore delle opere principali, non potra' sollevare eccezioni, ma dovra' facilitare in tutti i modi i relativi lavori perche' possano essere ultimati entro i termini stabiliti per la consegna dei nuovi edifici.
Testo in vigore dal 26 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
