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[1]Il comune di Milano assume l'obbligo di concedere in affitto allo Stato, col preavviso scritto di un anno e a far tempo in ogni caso da San Michele successivo alla scadenza dell'anno stesso, i locali di sua proprieta' nel fabbricato di cui al precedente articolo, contro la corrispensione dei fitti fin d'ora stabiliti come segue:

[2]pei sotterranei, annue lire 5800 (cinquemilaottocento);

[3]piano terreno annue lire 25,740 (venticinquemilasettecentoquaranta);

[4]primo piano annue lire 21,280 (ventunmiladuecentottanta);

[5]secondo piano annue lire 18,240 (diciottomiladuecentoquaranta) terzo piano annue lire 15,750 (quindicimilasettecentocinquanta).

[6]Lo Stato avra' facolta' di escludere eventualmente dall'affitto stesso il terzo piano.

Testo in vigore dal 11 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-06-10;357~convenzione-art10bis · fonte del testo

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