Art. 10-bis (Convenzione)
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[1]Il comune di Milano assume l'obbligo di concedere in affitto allo Stato, col preavviso scritto di un anno e a far tempo in ogni caso da San Michele successivo alla scadenza dell'anno stesso, i locali di sua proprieta' nel fabbricato di cui al precedente articolo, contro la corrispensione dei fitti fin d'ora stabiliti come segue:
[2]pei sotterranei, annue lire 5800 (cinquemilaottocento);
[3]piano terreno annue lire 25,740 (venticinquemilasettecentoquaranta);
[4]primo piano annue lire 21,280 (ventunmiladuecentottanta);
[5]secondo piano annue lire 18,240 (diciottomiladuecentoquaranta) terzo piano annue lire 15,750 (quindicimilasettecentocinquanta).
[6]Lo Stato avra' facolta' di escludere eventualmente dall'affitto stesso il terzo piano.
Testo in vigore dal 11 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
