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[1]Per la linea di cui alla lettera a) del procedente articolo sara' corrisposta la sovvenzione annua a' forfait di lire duecentottantamila (L. 280,000);
[2]per le modificazioni apportate alle linee di cui alle lettere b) e c) sara' corrisposta, per le leghe di maggiore percorrenza, la quota per lega della sovvenzione normale attribuita alle rispettive linee;
[3]per la linea commerciale di cui alla lettera d), sara' corrisposto un compenso a' forfait di lire cinquantacinquemilatrecento (L. 55,300) all'anno, anche se per causa di forza maggiore o per ragioni commerciali, fossero omessi degli approdi;
[4]per la modificazione di cui alla lettera e) rimane invariata la sovvenzione attuale, determinata dal § 3 dell'allegato D) alla Convenzione annessa alla legge 29 marzo 1900, n. 107;
[5]per il prolungamento di cui alla lettera f) non sara' corrisposta alcuna sovvenzione;
[6]per gli allacciamenti infine di cui alla lettera g) e per gli approdi eccezionali di cui alla lettera h) non sara' corrisposto alcun compenso.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
