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[1]CONVENZIONE addizionale a quella stipulata con la «Navigazione generale italiana» approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195.
[2]Il ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro, interim delle finanze, a nome dello Stato;
[3]Il comm. Domenico Gallotti e l'ingegnere cav. Michele Fileti, presidente il primo del Consiglio d'amministrazione, e direttore il secondo della «Navigazione generale italiana», a nome della Societa' stessa, in virtu' di regolare mandato, hanno concordato e stipulato quanto segue:
[4]Art. 1.
- a)La linea settimanale Palermo-Siracusa (XXVII) di cui all'art. 2 della legge del 3 agosto 1895, n. 471, attuata con R. decreto del 20 ottobre 1895, n. 659, e modificata col R. decreto 13 settembre 1897, e' prolungata da Palermo a Genova, col seguente itinerario: Genova-Palermo-Trapani-Favignana-Marsala-Mazzara-Sciacca-Porto Empedocle-Palma-Licata-Terranova-Scoglitti-Marzamemi (soltanto nell'andata) - Siracusa e viceversa.
- b)La linea ogni due settimane Malta-Bengasi (XVIII) di cui al § 3 della Convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, e' prolungata da Malta a Siracusa, col seguente itinerario: Siracusa-Malta-Tripoli-Misurata-Bengasi, e ritorno: Bengasi-Tripoli-Malta-Siracusa, con facolta' di approdare ad Homs ed a Marsa Susa e di prolungare la linea, senza sovvenzione, a Derna e Canea. Nel viaggio di ritorno l'approdo a Tripoli potra' essere omesso per importanti esigenze commerciali, riconosciute dal console di Bengasi, per forza maggiore, o in caso di forte ritardo da giustificarsi.
- c)La linea settimanale Genova-Costantinopoli (X-XI) di cui alla lettera g) dell'art. 1 del quaderno d'oneri B, annesso alla legge 22 aprile 1893, n. 195, modificata dal § 6 della Convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, e dai Regi decreti del 3 febbraio 1901, n. 87, e 18 gennaio 1903, n. 428, e' modificata con la soppressione nel ritorno all'approdo a Palermo, ed e' percio' stabilita col seguente itinerario:
[5]Andata: Palermo-Messina-Catania-Canea-Pireo-Salonicco o Smirne (alternati)-Dardanelli-Costantinopoli.
[6]Ritorno: Costantinopoli-Dardanelli-Smirne o Salonicco (alternati)-Pireo-Canea-Catania-Messina-Napoli con obbligo del prolungamento, senza sovvenzione, a Genova in tutti i viaggi e ad Odessa ogni due settimane, e con facolta' di approdare in andata a Livorno e Napoli, e nel ritorno a Livorno;
- d)La linea settimanale Palermo-Brindisi (XXIII) di cui alla lettera i) dell'art. 1 del quaderno d'oneri B precitato, modificato col R. decreto del 3 luglio 1902, n. 360, e' soppressa, ed in sua vece e' istituita una linea settimanale puramente commerciale, col seguente itinerario: Genova-Livorno-Napoli-Palermo-Termini Imerese-Messina-Reggio-Riposto-Siracusa-Catania-Catanzaro-Cotrone-Tar anto-Gallipoli-Brindisi-Bari-Ancona-Trieste-Venezia e viceversa, omettendo nel ritorno lo scalo di Trieste ed effettuando l'approdo di Cefalu'.
- e)La linea settimanale Palermo-Biserta (XXI), di cui alla lettera a) del § 9 della Convenzione annessa alla legge del 29 marzo 1900, n. 107, tenuto conto di quanto e' detto al § 3 della dichiarazione, allegato D, alla Convenzione stessa, e' modificata, sopprimendosi l'approdo a Biserta ed attuando quelli a Castellammare del Golfo, a Mazzara ed a Sciacca. Conseguentemente l'itinerario della linea e' il seguente: Palermo-Castellammare del Golfo-Trapani-Favignana-Marsala-Mazzara-Sciacca-Pantelleria-Tunisi e viceversa.
- f)La linea fra Civitavecchia e Golfo Aranci (XXXII) di cui alla lettera b) dell'art. 1 del quaderno d'oneri A, annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195, sara' prolungata, quattro volte alla settimana, a Terranova Pausania non appena saranno compiuti in quest'ultimo porto i lavori di dragaggio e saranno collocate le boe occorrenti.
- g)La linea ogni due settimane tra Cagliari e Portotorres (XXIX) di cui alla lettera i bis) potra' essere allacciata con quella Livorno-Portotorres (XXX) di cui alla lettera m) e con quella Cagliari-Napoli (XXVI) di cui alla lettera h) del quaderno d'oneri A) annesso alla legge del 22 aprile 1903, n. 195, per modo che i porti della costa occidentale della Sardegna siano messi in diretta comunicazione da un lato con Livorno e facoltativamente con Genova o dall'altro con Napoli.
- h)Per tutte le linee di cui sopra resta ferma la facolta' di eseguire gli altri approdi eventuali finora autorizzati, e cioe', nella linea di cui alla lettera a) dell'art. 1 della presente, a Castellammare del Golfo, a Mazzarelli e Pozzallo; in quella di cui alla lettera c) a Civitavecchia, a Scio, a Cesmeh, a Vourla', a Burgas, a Costanza, agli scali del mar di Marmara e della Tracia (oltre Cavalla), a Suda, a Riposto ed a Reggio; ed infine nella linea di cui alla lettera d) a Rossano, a Barletta, a Torre Annunziata e Spezia.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
