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[1]Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897 conclusa tra il Re d'Italia e la Repubblica di San Marino in aggiunta a quelle stipulata addi' 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920.
[2]Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1817 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominate a tale effetto:
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia
[4]Sua Eccellenza il Conte Carlo Sforza, Ministro degli Affari Esteri e Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata,
[5]La Repubblica di San Marino
[6]Avv. Giuliano Gozi, Consigliere, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
[7]Prof. Comm. Onofrio Fattori, Consigliere.
[8]Signor Carlo Balsimelli, Consigliere.
[9]I quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:
[10]Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo unico della convenzione 5 febbraio 1920 viene cosi' modificato:
[11]Art. 1.
[12]Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia a datare dal 1° luglio 1921 corrispondera' per un biennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire 1 milione e mezzo in luogo di lire 600.000, e per un anno a datare dal 1° luglio 1923, la somma di lire 1 milione 250.000, da pagarsi in rate trimestrali posticipate.
Testo in vigore dal 10 novembre 1921 al 9 maggio 2025
