Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1921 al 9 maggio 2025. 245 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
Convenzione tolto: addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897 conclusa tra il Re d'Italia e la Repubblica di San Marino in aggiunta a quelle stipulata addi' 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1817 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominate a tale effetto:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia
tolto: Sua Eccellenza il Conte Carlo Sforza, Ministro degli Affari Esteri e Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata,
tolto: La Repubblica di San Marino
tolto: Avv. Giuliano Gozi, Consigliere, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
tolto: Prof. Comm. Onofrio Fattori, Consigliere.
tolto: Signor Carlo Balsimelli, Consigliere.
tolto: I quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:
tolto: Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo unico della convenzione 5 febbraio 1920 viene cosi' modificato:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo di Sua Maesta' il Re d'Italia a datare dal 1° luglio 1921 corrispondera' per un biennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire 1 milione e mezzo in luogo di lire 600.000, e per un anno a datare dal 1° luglio 1923, la somma di lire 1 milione 250.000, da pagarsi in rate trimestrali posticipate.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1921-08-31;1488~art1 · fonte del testo
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