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[1]Il fondo di garanzia di un milione e quattrocento cinquanta mila lire e' stato versato alla sede centrale della Cassa nazionale di assicurazione e i relativi interessi restano acquisiti alla Cassa stessa, che ne dispone come d'ogni altro suo provento; essa provvede coi propri fondi a tutte le spese di esercizio e d'amministrazione.
[2]Il predetto fondo di garanzia sara' rimborsato, senza interessi, agli istituti fondatori, proporzionatamente ai loro rispettivi contributi, sulla parte delle riserve gia' cumulate prima d'ora dalla Cassa, ai sensi dell'art. 4 della precedente convenzione-legge, eccedente L. 500,000 di cui al detto articolo e successivamente sugli avanzi ulteriori che saranno per verificarsi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1912 al 1 giugno 1926
