Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1923 al 1 giugno 1926. Leggi il testo vigente →
[1](( Il Comitato esecutivo e' composto del presidente, dei due vice-presidenti e' di altri 6 membri scelti dal Consiglio:
[2]uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
[3]uno tra i rappresentanti degli assicurati;
[4]due tra i rappresentanti degli istituti fondatori;
[5]due tra i membri di cui alle lettere d), e) ed f) dell'articolo 5.
[6]Il direttore generale della Cassa nazionale infortuni interviene alle adunanze del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo con voto consultivo)).
Testo in vigore dal 26 novembre 1923 al 1 giugno 1926
